DISCIPLINA DEL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
editSi segnala che la disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iperammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.
Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).
Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa. (Ad esempio per un bene “ordinario” “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019”).
Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. In caso di omissione, potrebbe essere prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.
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