RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
editIl Decreto Energia (art. 29 D.L. 17/2022), ripropone la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di neutralizzare, in tutto o in parte, la plusvalenza in caso di successiva cessione.
Gli elementi interessati sono le partecipazioni non detenute in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Si tratta di partecipazioni sia azionarie che non azionarie non negoziate nei mercati regolamentati.
Gli altri assets oggetto di possibile rivalutazione sono i terreni agricoli o edificabili.
Il primo requisito che viene richiesto dalla nuova versione della norma è il possesso delle partecipazioni e/o dei terreni da rivalutare alla data del 1.01.2022. Ulteriore requisito necessario è costituito dalla redazione di una perizia giurata di stima entro la data del 15.06.2022. Entro quest’ultima data è necessario altresì provvedere al versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva sul valore rivalutato con aliquota del 14% (innalzata rispetto all’11% previsto dall’ultima versione della rivalutazione). In caso di versamento rateale, dovrebbe essere confermato il versamento in 3 rate di pari importo con cadenza annuale e con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.
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